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31 Sinodi e concili

Page history last edited by Paolo E. Castellina 4 years, 8 months ago

Indice - 30. La disciplina ecclesiastica 32. La condizione degli uomini dopo la morte e la risurrezione dei morti

 

Capitolo 31: Sinodi e concili

 

1. Cristo è il solo Capo e Legislatore della Chiesa. Egli ha conferito ai Suoi apostoli autorità per stabilire la forma permanente di governo della Chiesa, quella che è presentata nel Nuovo Testamento. (Efesini 1:22; Matteo 18:18; 1 Corinzi 14:37; Efesini 4:11-12; 2 Corinzi 13:10; Atti 14:23; Atti 20:17,28; Ebrei 13:17).

2. Respingiamo l'articolo 31:2 che dà facoltà alle autorità politiche di convocare sinodi e concili.

3. Nessun'autorità ecclesiastica è posta nelle mani di singoli cristiani o governanti civili; gli organismi giuridici della chiesa sono subordinati solo a Gesù Cristo. Sono loro soltanto a stabilire, per loro diritto esclusivo, i tempi ed i luoghi delle assemblee cristiane. (Matteo 22:21).

4. Respingiamo quei sistemi di governo ecclesiastico che incentrano l'autorità in un solo individuo od in una gerarchia di vescovi. Respingiamo ulteriormente il sistema di indipendentismo congregazionalista che prevede la completa autonomia delle comunità cristiane locali.

5. I canoni subordinati, come le Confessioni di fede, i Catechismi, e la Testimonianza servono allo scopo necessario ed utile di riassumere l'insegnamento biblico, sono una base di comunione fraterna e servizio, e sono una testimonianza al mondo della fede e della prassi della Chiesa. Essi non dovranno mai essere presi in sostituzione della Parola di Dio o come una sua esposizione completa e finale. (Romani 15:5-6; 1 Timoteo 3:15-16; Ebrei 4:12; Marco 7:6-13).

6. E' responsabilità della Chiesa quella di dichiarare di fronte alle autorità civili quale sia la Parola di Dio per quanto riguarda l'uso dfel potere che ad esse è stato concesso. (Atti 9:15; Salmo 119:46; Matteo 10:17-18; Luca 3:12-14). Si confronti pure la Testimonianza al cap. 23.

 

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